AMPAF
Associazione Musicale Provinciale Autonoma Frosinone
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Ampaf
ASSOCIAZIONE MUSICALE PROVINCIALE AUTONOMA
Frosinone
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COSTITUZIONE
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione
Musicale Provinciale Autonoma (Ampaf) della Provincia di Frosinone, con sede nel
domicilio del Presidente.
Articolo 2
L’Ampaf, in conformità della
Legge n. 266/91, dall’articolo 82 della Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6,
promuove, favorisce e sostiene le Bande Musicali della Provincia, quale
strumento di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile,
riconoscendo alla stessa il ruolo di promozione e di integrazione sociale.
Articolo 3
L’istituita Associazione
Musicale Provinciale Autonoma ha durata illimitata.
Finalità
Articolo 4
L’Ampaf è senza scopo di
lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, è
apolitica ed è regolata dal presente Statuto.
Articolo 5
L’Associazione è un ente non
commerciale di cui all’articolo 111, comma 1 e 2, del DPR n. 917/86, per cui non
è considerata commerciale l’attività svolta, in conformità alle finalità
istituzionali (né ai fini Imposte Dirette né ai fini IVA articolo 4 DPR n.
633/1972), come peraltro previsto dal richiamato articolo 111, comma 3 del TUIR
come modificato dal dlgs. n. 460/1997.
Articolo 6
L’Associazione persegue le
seguenti finalità:
a)
incentivare ed
organizzare tra le Bande Musicali aderenti lo scambio di musicanti quando se
ne renda necessario ed a richiesta dei Presidenti dei vari complessi bandistici,
compatibilmente con le esigenze degli stessi.
b)
incentivare e
organizzare corsi musicali delle bande cittadine con lo scambio di insegnanti
quando se ne rende necessario, soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento
degli strumenti patologicamente assenti all’interno degli organici bandistici.
c)
favorire la qualità
artistica e il costante rinnovamento dell’offerta musicale italiana, e
consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale,
con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;
d)
promuovere nella
produzione musicale la qualità, l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione di
nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
e)
valorizzare il
repertorio contemporaneo italiano ed europeo;
f)
promuovere la
conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il
recupero del patrimonio musicale;
g)
sostenere la formazione
e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;
h)
incentivare la
distribuzione e la diffusione della musica;
i)
attuare il riequilibrio
territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno
servite;
j)
sostenere la promozione
internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante
iniziative di scambio di ospitalità, gemellaggi musicali con gruppi italiani e
stranieri;
k)
sviluppare
l’associazionismo e il volontariato musicale;
l)
attività didattica
aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi,
scuole, seminari, stage di musica;
m)
organizzare e
realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi;
n)
realizzare iniziative
pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale;
l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e
procedimenti tecnici idonei;
o)
collaborare con enti
pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative
che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e
internazionali che abbiano similari obiettivi;
p)
promuovere e/o gestire
ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi
sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria
la presenza;
q)
curare la formazione ed
educazione musicale dei giovani e dei portatori di handicap, agevolandone, anche
finanziariamente, gli studi;
SOCI
Articolo 7
Sono Soci dell’Associazione
tutti i complessi bandistici della Provincia di Frosinone che aderiscono alla
stessa, e che, accettando le finalità e lo Statuto, si impegnano a partecipare
all’attività della medesima e contribuiscono al suo finanziamento.
Articolo 8
Ogni socio può recedere dalla
sua qualità dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.
QUOTE SOCIALI
Articolo 9
I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni,
lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al
conseguimento delle finalità associative.
Le eventuali e possibili quote
versate non verranno restituite.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10
Sono organi dell’Associazione:
-
Il
Consiglio dei Soci,
-
Il Presidente,
-
Il Consiglio Direttivo,
-
Il Consiglio dei
Revisori dei Conti,
-
Il Consiglio Artistico.
Articolo 11
Il Consiglio dei Soci è
composto da tutti i Presidenti dei complessi bandistici aderenti
all’Associazione, oltre dal Presidente dell’Ampaf nominato dallo stesso
Consiglio.
Articolo 12
Il Consiglio dei Soci è
convocata dal Presidente, o da un suo delegato, oppure, in ogni caso, da due
terzi dei componenti, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi
forma, contenente l'ordine del giorno che deve pervenire almeno otto giorni
prima della riunione a ciascun socio.
Articolo 13
Nella
prima seduta del Consiglio dei Soci, presieduta dal socio più anziano, viene
nominato il Presidente dell’Associazione Musicale Provinciale Autonoma.
Articolo 14
I Presidenti delle
Associazioni territoriali possono farsi rappresentare nelle riunioni con delega
da persona di propria fiducia.
Articolo 15
Spetta al Consiglio dei Soci:
a)
impartire le linee
generali di condotta dell’Associazione;
b)
deliberare su ogni altra
questione proposta, non in contrasto con lo Statuto.
Articolo 16
Dello svolgimento e delle
decisioni del Consiglio dei Soci, deve essere redatto processo verbale firmato
dal Presidente.
PRESIDENTE
Articolo 17
Il Presidente
dell’Associazione è nominato a maggioranza dei presenti nel Consiglio dei Soci.
Ha durata quinquennale, salvo
revoca per gravi e giustificati motivi, deliberata dal Consiglio dei Soci
Articolo 18
Il Presidente ha la legale
rappresentanza amministrativo-contabile, anche giudiziale, dell’Associazione e
può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere gli interessi
della stessa in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e
in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.
Egli può delegare alcuni suoi
compiti ad altri soggetti.
Articolo 19
Il Presidente presiede e
convoca il Consiglio dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Revisori
dei Conti e il Consiglio Artistico.
Nomina un segretario di
propria fiducia.
Articolo 20
Il Presidente fissa la data
delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l’anno); convoca
l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai
soci.
Articolo 21
Le funzioni vicarie del
Presidente vengono svolte da un Vice Presidente nominato a maggioranza dei
presenti dal Consiglio dei Soci.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo,
all’elezione del quale partecipano tutti i soci riuniti in Assemblea, è composto
da sei membri più il Presidente, il Vice Presidente eletti dalla stessa
Assemblea e il Segretario nominato dal Presidente.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo nomina
il Tesoriere ed altri eventuali incarichi tra i propri componenti.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo rimane
in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedono 1/3
dei propri componenti.
Articolo 25
Spetta al Consiglio Direttivo
di:
a)
deliberare sulle domande
di ammissione dei soci;
b)
deliberare l’esclusione
dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente
Statuto, con possibilità al socio di un contraddittorio;
c)
assumere le
deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività
sociale;
d)
adottare gli eventuali
provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
e)
redigere il regolamento
dell’Associazione;
f)
approvare il rendiconto
preventivo e consuntivo, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote
associative annue;
g)
programmare l’attività
dell’Associazione rispettando le direttive dell’As-semblea e le finalità
dell’Associazione;
h)
approvare ed eseguire i
programmi proposti dal Consiglio Artistico.
SEGRETARIO
Articolo 26
Il Segretario è nominato dal
Presidente dell’Associazione.
Redige i verbali delle
riunioni, attende alla corrispondenza.
TESORIERE
Articolo 27
Il Tesoriere è nominato dal
Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
E’ responsabile verso i Soci
del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al
pagamento delle spese; redige il bilancio consuntivo; cura la tenuta dei
documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni
altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle
deliberazioni del Consiglio dei Soci e Consiglio Direttivo.
Articolo 28
Il Tesoriere redige il
bilancio consuntivo, i programmi preventivi di attività e di spesa e le
relazioni finanziarie sull'attività svolta che dovranno essere inoltrate al
Consiglio dei Revisori dei Conti entro il 15 gennaio di ogni anno.
Consiglio Revisori dei Conti
Articolo 29
Il Consiglio dei Revisori dei
Conti è nominato dal Consiglio dei Soci a maggioranza dei presenti ed è composto
da tre soci dell’Associazione.
Il Consiglio dei Revisori dei
Conti è presieduto e convocato dal Presidente dell’Associazione senza diritto di
voto.
Articolo 30
Il Consiglio dei Revisori dei
Conti esamina il Bilancio redatto dal Tesoriere e lo approva entro il 25 gennaio
di ogni anno.
ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 31
L'esercizio finanziario
decorre generalmente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
CONSIGLIO ARTISTICO
Articolo 32
Il Consiglio Artistico è
composto da sei membri eletti dal Consiglio dei Soci (esclusivamente dai
Maestri) a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Artistico dura
cinque anni.
Articolo 33
Il Consiglio Artistico,
presieduto e convocato dal Presidente dell’Associa-zione, propone al Consiglio
Direttivo programmi da realizzarsi per la crescita culturale-musicale dei
complessi bandistici aderenti: raduni, festival, rassegne, stage di studio.
MODIFICHE STATUTARIE
Articolo 34
Le modifiche allo Statuto e
all'Atto Costitutivo devono essere approvate dal Consiglio dei Soci.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 35
La durata dell’Associazione è
illimitata.
Potrà essere sciolta se non in
base a deliberazione dei due terzi dell’Assemblea dei soci.
Articolo 36
In caso di scioglimento
dell’Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale
maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad una Associazione o ad un Ente,
scelti dall’Assemblea, aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 37
L’Associazione, in conformità
al DLGS 460/97, dispone:
a)
il divieto assoluto di
distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale;
b)
intrasmissibilità delle
quote associative e non rivalutabilità delle stesse.
Articolo 38
Tutti gli incarichi sociali e
direttivi, si intendono a titolo gratuito.
Articolo 39
Per tutto quanto non previsto
dal presente Statuto, si rinvia alle norme previste dal vigente codice civile. |