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Associazione Musicale Provinciale Autonoma Frosinone

 

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Associazione Musicale Provinciale Autonoma Frosinone


ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Ampaf

ASSOCIAZIONE MUSICALE PROVINCIALE AUTONOMA

Frosinone

 

^ ^ ^ ^ ^

 

COSTITUZIONE

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione Musicale Provinciale Autonoma (Ampaf) della Provincia di Frosinone, con sede nel domicilio del Presidente.

Articolo 2

L’Ampaf, in conformità della Legge n. 266/91, dall’articolo 82 della Legge Regionale 7 giugno 1999 n. 6, promuove, favorisce e sostiene le Bande Musicali della Provincia, quale strumento di crescita culturale e sociale della popolazione giovanile, riconoscendo alla stessa il ruolo di promozione e di integrazione sociale.

Articolo 3

L’istituita Associazione Musicale Provinciale Autonoma ha durata illimitata.

Finalità

Articolo 4

L’Ampaf è senza scopo di lucro, è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere, è apolitica ed è regolata dal presente Statuto.

Articolo 5

L’Associazione è un ente non commerciale di cui all’articolo 111, comma 1 e 2, del DPR n. 917/86, per cui non è considerata commerciale l’attività svolta, in conformità alle finalità istituzionali (né ai fini Imposte Dirette né ai fini IVA articolo 4 DPR n. 633/1972), come peraltro previsto dal richiamato articolo 111, comma 3 del TUIR come modificato dal dlgs. n. 460/1997.

Articolo 6

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

a)       incentivare ed organizzare  tra le Bande Musicali aderenti  lo scambio di musicanti quando se ne renda necessario ed a richiesta dei Presidenti dei vari complessi bandistici, compatibilmente con le esigenze degli stessi.

b)       incentivare e organizzare corsi musicali delle bande cittadine con lo scambio di insegnanti quando se ne rende necessario, soprattutto per quanto riguarda l’insegnamento degli strumenti patologicamente assenti all’interno degli organici bandistici. 

c)       favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell’offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

d)       promuovere nella produzione musicale la qualità, l’innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

e)       valorizzare il repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

f)        promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

g)       sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

h)       incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

i)         attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

j)         sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di scambio di ospitalità, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;

k)       sviluppare l’associazionismo e il volontariato musicale;

l)         attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l’organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;

m)      organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi;

n)       realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l’edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

o)       collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano similari obiettivi;

p)       promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;

q)       curare la formazione ed educazione musicale dei giovani e dei portatori di handicap, agevolandone, anche finanziariamente, gli studi;

SOCI

Articolo 7

Sono Soci dell’Associazione tutti i complessi bandistici della Provincia di Frosinone che aderiscono alla stessa, e che, accettando le finalità e lo Statuto, si impegnano a partecipare all’attività della medesima e contribuiscono al suo finanziamento.

Articolo 8

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione.

QUOTE SOCIALI

Articolo 9

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, di privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative.

Le eventuali e possibili quote versate non verranno restituite.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell’Associazione:

-          Il Consiglio dei Soci,

-          Il Presidente,

-          Il Consiglio Direttivo,

-          Il Consiglio dei Revisori dei Conti,

-          Il Consiglio Artistico.

Articolo 11

Il Consiglio dei Soci è composto da tutti i Presidenti dei complessi bandistici aderenti all’Associazione, oltre dal Presidente dell’Ampaf nominato dallo stesso Consiglio.

Articolo 12

Il Consiglio dei Soci è convocata dal Presidente, o da un suo delegato,  oppure, in ogni caso, da due terzi dei componenti, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma, contenente l'ordine del giorno che deve pervenire almeno otto giorni prima della riunione a ciascun socio.

Articolo 13

Nella prima seduta del Consiglio dei Soci, presieduta dal socio più anziano, viene nominato il Presidente dell’Associazione Musicale Provinciale Autonoma.

Articolo 14

I Presidenti delle Associazioni territoriali possono farsi rappresentare nelle riunioni con delega da persona di propria fiducia.

Articolo 15

Spetta al Consiglio dei Soci:

a)       impartire le linee generali di condotta dell’Associazione;

b)       deliberare su ogni altra questione proposta, non in contrasto con lo Statuto.

Articolo 16

Dello svolgimento e delle decisioni del Consiglio dei Soci, deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente.

PRESIDENTE

Articolo 17 

Il Presidente dell’Associazione è nominato a maggioranza dei presenti nel Consiglio dei Soci.

Ha durata quinquennale, salvo revoca per gravi e giustificati motivi, deliberata dal Consiglio dei Soci

Articolo 18

Il Presidente ha la legale rappresentanza amministrativo-contabile, anche giudiziale, dell’Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere gli interessi della stessa in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi  procedura arbitrale o amministrativa.

Egli può delegare alcuni suoi compiti ad altri soggetti.

Articolo 19

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Consiglio dei Revisori dei Conti e il Consiglio Artistico.

Nomina un segretario di propria fiducia.

Articolo 20

Il Presidente fissa la data delle Assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta l’anno); convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai soci.

Articolo 21

Le funzioni vicarie del Presidente vengono svolte da un Vice Presidente nominato a maggioranza dei presenti dal Consiglio dei Soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo, all’elezione del quale partecipano tutti i soci riuniti in Assemblea, è composto da sei membri più il Presidente, il Vice Presidente eletti dalla stessa Assemblea e il Segretario nominato dal Presidente.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere ed altri eventuali incarichi tra i propri componenti.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedono 1/3 dei propri componenti.

Articolo 25

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a)       deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b)       deliberare l’esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto, con possibilità al socio di un contraddittorio;

c)       assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l’attività sociale;

d)       adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;

e)       redigere il regolamento dell’Associazione;

f)        approvare il rendiconto preventivo e consuntivo, curare l’ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;

g)       programmare l’attività dell’Associazione rispettando le direttive dell’As-semblea e le finalità dell’Associazione;

h)       approvare ed eseguire i programmi proposti dal Consiglio Artistico.

SEGRETARIO

Articolo 26

Il Segretario è nominato dal Presidente dell’Associazione.

Redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

TESORIERE

Articolo 27

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

E’ responsabile verso i Soci del corretto impiego dei fondi; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese; redige il bilancio consuntivo; cura la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, oltre ad espletare ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dalle deliberazioni del Consiglio dei Soci e Consiglio Direttivo.

Articolo 28

Il Tesoriere redige il bilancio consuntivo, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni finanziarie sull'attività svolta che dovranno essere inoltrate al Consiglio dei Revisori dei Conti entro il 15 gennaio di ogni anno.

Consiglio Revisori dei Conti

Articolo 29

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio dei Soci a maggioranza dei presenti ed è composto da tre soci dell’Associazione.

Il Consiglio dei Revisori dei Conti è presieduto e convocato dal Presidente dell’Associazione senza diritto di voto.

Articolo 30

Il Consiglio dei Revisori dei Conti esamina il Bilancio redatto dal Tesoriere e lo approva entro il 25 gennaio di ogni anno.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 31

L'esercizio finanziario decorre generalmente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

CONSIGLIO ARTISTICO

Articolo 32

Il Consiglio Artistico è composto da sei membri eletti dal Consiglio dei Soci (esclusivamente dai Maestri) a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Artistico dura cinque anni.

Articolo 33

Il Consiglio Artistico, presieduto e convocato dal Presidente dell’Associa-zione, propone al Consiglio Direttivo programmi da realizzarsi per la crescita culturale-musicale dei complessi bandistici aderenti: raduni, festival, rassegne, stage di studio.

 MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 34

Le modifiche allo Statuto e all'Atto Costitutivo devono essere approvate dal Consiglio dei Soci. 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 35

La durata dell’Associazione è illimitata.

Potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dei due terzi dell’Assemblea dei soci.

Articolo 36

In caso di scioglimento dell’Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, il patrimonio verrà devoluto ad una Associazione o ad un Ente, scelti dall’Assemblea, aventi fini analoghi a quelli dell’Associazione stessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37

L’Associazione, in conformità al DLGS 460/97, dispone:

a)       il divieto assoluto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale;

b)       intrasmissibilità delle quote associative e non rivalutabilità delle stesse.

Articolo 38

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, si intendono a titolo gratuito.

Articolo 39

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme previste dal vigente codice civile.

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